stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-11-1966

Art. 56

(Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario)


I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.