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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  24-11-1966

Art. 36

(Fondo interbancario di garanzia)


La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, diventa operante dopo concluse le procedure di riscossione coattive sui beni contrattualmente Costituiti in garanzia anche in pendenza di altre procedure esecutive che gli istituti mutuanti avessero intrapreso su altri beni eventualmente posseduti dalle ditte mutuatarie inadempienti.
Le ulteriori somme che dovessero essere recuperate in seguito alle predette azioni esecutive - a netto delle relative spese - andranno a beneficio del Fondo nei limiti ad esso spettanti.
Tale disposizione si applica anche per i mutui a assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera a) del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è mutato in quello del 31 dicembre.