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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  24-11-1966

Art. 35

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1)64 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, In aggiunta ai Contributi a carico del FEOGA contributi in conto capitale.
Tali contributi possono essere concessi fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione e orientamento.
Fermo restando il limite del 15 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli, può essere Concesso il concorso dello Stato nel pagamento interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 25 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
I mutui di cui al precedente comma sono ammessi, per la durata di Un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamnento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.
Alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui, che non sono commutabili con alcun'altra provvidenza creditizia o contributiva, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi e del necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della presente legge.