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LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal:  18-11-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209.
Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.