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LEGGE 4 ottobre 1966, n. 840

Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato.

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Testo in vigore dal:  6-11-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 10 gennaio 1966, di cui al secondo comma dello articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale è prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.