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LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1970)
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Testo in vigore dal:  15-3-1970
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Art. 8


La Commissione sanitaria provinciale è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e da un medico designato, per il tramite dello Ufficio provinciale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione.
La Commissione ha il compito di accertare la minorazione fisica e la causa invalidante e di valutare il grado di invalidità ai fini dell'iscrizione nell'apposito ruolo di cui all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di valutare se l'invalidità può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Ha inoltre il compito di dichiarare l'inabilità temporanea o l'inabilità permanente a proficuo lavoro del mutilato o invalido civile e di dichiarare altresì se la minorazione impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento. La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa,
((di natura non esclusivamente psichica))
, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio.
I nominativi dei mutilati e invalidi civili nei cui confronti sia accertata una minorazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa,
((di natura non esclusivamente psichica))
, nella misura superiore ai due terzi sono comunicati entro tre giorni, a cura del segretario della Commissione, alle prefetture.
Il segretario della Commissione provvede altresì a trasmettere trimestralmente gli elenchi dei nominativi di cui al comma precedente all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.