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LEGGE 13 luglio 1966, n. 610

Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.
Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonché ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.
Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.