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LEGGE 5 maggio 1966, n. 264

Abrogazione del termine per la sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili.

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Testo in vigore dal:  29-5-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:
"I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti".
È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.