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LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966.

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Testo in vigore dal:  11-5-1966

Art. 28



La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione del monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1904, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 18.448.520.000, estinguibili in 33 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inalo dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, annullate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1 gennaio 1968.
L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.