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LEGGE 31 marzo 1966, n. 199

Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-5-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE