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LEGGE 18 febbraio 1966, n. 63

Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1966.

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Testo in vigore dal:  24-2-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.