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LEGGE 4 febbraio 1966, n. 32

Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  3-3-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.
Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.