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LEGGE 25 gennaio 1966, n. 31

Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2001)
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Testo in vigore dal:  3-3-1966 al: 1-5-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono istituiti l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.
Gli Albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.