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LEGGE 26 luglio 1965, n. 968

Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Testo in vigore dal:  17-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara è concessa una mensilità straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1 giugno 1965.