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LEGGE 26 luglio 1965, n. 967

Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964.

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Testo in vigore dal:  1-9-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per attuare le iniziative e gli interventi di cui al sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate nelle seguenti misure:

Milioni di lire
Art. 5. - Ricerche di mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 7. - Attività dimostrativa ed assistenza tecnica. . . . . 500 Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario . . 9.000 Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento in montagna. 4.500 Art. 14. - Miglioramento delle produzioni pregiate. . . . . . 1.000 Art. 15. - Difesa delle piante dalle cause nemiche. . . . . . . 200 Art. 18. - IV comma: Contributi per la meccanizzazione. . . . 5.000 Art. 19. - Credito di conduzione. . . . . . . . . . . . . . . 3.500 Art. 20. - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:
primo comma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 quinto comma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 21. - Organizzazione ed attrezzature di mercato. . . . . 3.500 Art. 22. - Irrigazione e bonifica . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Art. 23. - Opere pubbliche di bonifica montana. . . . . . . . 3.000 Art. 27. - Sviluppo e consolidamento della proprietà contadina:
primo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 2.500 secondo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 400
I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e dall'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 300 milioni.
È altresì aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata.
A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.