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LEGGE 21 luglio 1965, n. 939

Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.

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Testo in vigore dal:  20-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti e macchinari finiti e quanto altro occorrente per la costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi mercantili per la navigazione marittima, nonché per la costruzione e riparazione dei relativi macchinari, sono importati in esenzione dai dazi doganali, dall'imposta, di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta e sovrimposta all'importazione.
Il trattamento di cui al precedente comma è limitato alle materie, ai prodotti ed ai macchinari effettivamente impiegati nei lavori.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse, altresì, per i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio destinati a navi di nuova costruzione e a navi in esercizio.
Sono esclusi dall'agevolazione prevista dal primo comma gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio.
Le materie, i prodotti ed i macchinari finiti di cui ai commi precedenti, provenienti dall'estero, sono assimilati a quelli di produzione nazionale e sono ammessi, ai sensi del successivo articolo 2, al trattamento di cui fruiscono questi ultimi, quando siano nazionalizzati mediante il pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e di ogni altra imposta all'importazione.
I combustibili ed i lubrificanti occorrenti per tutte le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi di nuova costruzione o in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonché dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.