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LEGGE 21 luglio 1965, n. 923

Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

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Testo in vigore dal:  18-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia è così modificato:
Art. 70. - "Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località in cui esercitano la loro funzione.
Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.
Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT MORO - TAVIANI - REALE - ANDREOTTI - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE