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LEGGE 30 giugno 1965, n. 889

Aumento del contributo ordinario all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

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Testo in vigore dal:  14-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo di lire 40 milioni a favore dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1546 è aumentato di lire 10 milioni per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.