stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 giugno 1965, n. 812

Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
Ai predetti ufficiali è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito lo incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti.
Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della Marina, o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.
Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.
Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta unità.