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LEGGE 15 giugno 1965, n. 730

Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano.

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Testo in vigore dal:  18-7-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esecuzione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano, è autorizzata la spesa di lire 9.200 milioni, di cui lire 2.400 milioni per la dogana di Napoli e lire 6.800 milioni per quella di Milano.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
L'indennità di espropriazione e determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.