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LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  4-6-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.