stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1965, n. 338

Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-5-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo straordinario di L. 71.586.000.