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LEGGE 29 marzo 1965, n. 220

Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1971)
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Testo in vigore dal:  22-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:
40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;
20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950;
13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;
9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955;
3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;
2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.
Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio 1962.