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LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1437

Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio.

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Testo in vigore dal:  19-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I cartoni predisposti con opportuni tagli e sagomature per l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista, per i lavori di cartone, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE