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LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1436

Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa alla istituzione di una addizionale all'I.G.E.

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Testo in vigore dal:  19-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La voce 11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante: "pesce fresco, anche congelato" è sostituita dalla seguente:
"pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE