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LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1426

Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

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Testo in vigore dal:  18-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.