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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1369

Introduzione dei registratori nel processo penale.

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Testo in vigore dal:  5-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 496 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Art. 496-bis.
(Uso dei registratori)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.
Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.
La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.
Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.