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LEGGE 1 marzo 1965, n. 119

Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione.

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Testo in vigore dal:  28-3-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, istituita dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, è assegnato un contributo da parte dello Stato di lire 9 miliardi per l'assolvimento degli scopi previsti nel provvedimento predetto.