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LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027

Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
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Testo in vigore dal:  22-9-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.