stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1434

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del "Parco nazionale dello Stelvio".

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  19-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.