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LEGGE 14 dicembre 1965, n. 1376

Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1973)
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Testo in vigore dal:  27-11-1973
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Art. 3


Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche della Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dai Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.
Per tali assunzioni - rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche Amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postetegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione - i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle Commissioni consultive per il personale di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.
Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera, raccomandata.
Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 per gli
aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai 18 anni né superiori ai 25 per gli aspiranti a mansioni ausiliarie
c) buona condotta;
d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda; che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.
Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.
Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.
((Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307))
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Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.
Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.