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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1381

Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario.

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Testo in vigore dal:  7-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nel trattamento tributario previsto dall'articolo 231 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT MORO - TREMELLONI COLOMBO - FERRARI-AGGRADI- REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE