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LEGGE 15 novembre 1965, n. 1288

Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

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Testo in vigore dal:  10-12-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED orfani di caduti per causa di servizio.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.