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LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1231

Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera).

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Testo in vigore dal:  30-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro o dispersi nella giornata del 30 agosto 1965 per la sciagura di Mattmark (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.
La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge e dei figli minori o inabili, la somma predetta verrà corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti vivente, ai fratelli o alle sorelle minori e inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.
L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.
L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorità consolare competente per territorio.