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LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1203

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.

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Testo in vigore dal:  25-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.