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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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Art. 2


Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903".