stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1965, n. 203

Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1967)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".