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LEGGE 6 marzo 1965, n. 259

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.

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Testo in vigore dal:  5-5-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.