stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 marzo 1965, n. 156

Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE