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LEGGE 5 marzo 1965, n. 154

Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari.

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Testo in vigore dal:  7-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole:
e non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra", sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".