stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 febbraio 1965, n. 98

Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-3-1965 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, numero 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.