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LEGGE 8 febbraio 1965, n. 16

Utilizzazione di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista.

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Testo in vigore dal:  2-3-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle società a partecipazione statale.
Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo stanziamento di cui sopra potrà essere utilizzato anche per reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle società controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.