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LEGGE 5 febbraio 1965, n. 26

Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale dipendente dal Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale, è attribuita una indennità mensile di speciale responsabilità nelle seguenti misure:
gestore di cassa o ufficiale pagatore delle Direzioni territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica militare, lire 5.000;
agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con mansioni di gestore di cassa delle Direzioni di commissariato militare nonché agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza determinati con decreti del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, lire 3.000.