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LEGGE 3 febbraio 1965, n. 12

Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771.

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Testo in vigore dal:  14-2-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771, abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorità francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiano beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonché la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni, La facoltà concessa con le disposizioni di cui al presente articolo è estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati.