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LEGGE 3 febbraio 1965, n. 11

Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-2-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella C, n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti d'importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i prezzi netti d'importo superiore a lire 950.
Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:
y = 0,24 x - 11,80, per i prezzi netti da L. 71 a L. 120;
y = 0,20 x - 7 per i prezzi netti da L. 121 a L. 160;
y = 0,125 x + 5 per i prezzi netti da L. 161 a L. 200;
y - 0,04 x + 22 per i prezzi netti da L. 201 a L. 450;
y = 0,01 x + 35,50, per i prezzi netti da L. 451 a L. 950;
ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.