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LEGGE 1 febbraio 1965, n. 13

Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.