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LEGGE 15 settembre 1964, n. 754

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.

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Testo in vigore dal:  7-10-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria 8, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1 gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.
La riduzione è applicabile a condizione che:
a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;
b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.
Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste l'obbligo.
Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, lettere a) e b).
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.