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LEGGE 5 luglio 1964, n. 625

Ammissione agli istituti tecnici dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-8-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE