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LEGGE 22 maggio 1964, n. 459

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-7-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.