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LEGGE 26 aprile 1964, n. 315

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma".

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Testo in vigore dal:  11-6-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale di Roma" per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.